D.P.R.
17595
del atmosfera
provenienti da impianti del settore tessile, nuovi, da modificare o da trasferire. Visto
il D.P.R. a
specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali,
che all'art. 7 attribuisce alla
Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le
emissioni in atmosfera provenienti
da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o
di pubblica utilità e possano
provocare inquinamento atmosferico; visti
gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988
con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la
costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto
che comporti variazioni qualitative
e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un
impianto in altra località; visto
il D.P.R. atmosferico
e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure
specifiche di autorizzazione; vista
la D.C.R. n. 946-17595 del per
l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici
settori produttivi o attività; valutato
che per le lavorazioni del settore tessile individuate nell'allegato 2,
possono essere individuate
soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità delle
sostanze impiegate o
da contenuti livelli di emissione che, allo stato attuale delle
conoscenze, risultano essere quelle di cui
allo stesso allegato 2; ritenuto
pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione
per gli enti e le imprese
che intendano installare, modificare o trasferire impianti per tali
lavorazioni adottando soluzioni
tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, presentando
domanda secondo il
modello di cui all'allegato 1; considerato
che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del e
le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di
cui all'allegato 1 e si impegnano
a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 sono autorizzati in via
generale ai sensi degli
artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988
e dell'art. 5 del D.P.R. data
di ricevimento della domanda da parte della Regione; visto
il D.P.R. visto
il D.P.R. vista
la D.C.R. n. 946-17595 del vista
la legge regionale visti
gli artt. 3 e 16 del Decreto
legislativo n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93; visto
l’art. 22 della legge regionale in
conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del
presente provvedimento dalla Giunta
Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del
il
Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico DETERMINA di
attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le
imprese che intendano installare,
modificare o trasferire impianti per le lavorazioni del settore tessile
indicate nell’allegato 2,
adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo
stesso allegato 2. Gli
enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire
impianti per tali lavorazioni adottando
soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2,
per avvalersi della procedura
semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il
modello di cui all'allegato
1. Copia
della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere
contestualmente inviata al
Sindaco, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale
(A.R.P.A.) e alla Provincia competenti per territorio. Gli
enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui
all'allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi
degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988
e dell'art. 5 del D.P.R. dalla
data di ricevimento della domanda da parte della Regione. L'autorizzazione
ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata con Determinazione
Dirigenziale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in
merito alla domanda,
pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988. Gli
enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire
impianti per le lavorazioni di cui
è caso con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da
quelle previste nell'allegato 2,
devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure
previste dal D.P.R.
n. 203/1988
ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata
esplicitamente con Determinazione
Dirigenziale. Ai
sensi della Legge Regionale delle
prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 sono affidate ai
Dipartimenti provinciali o subprovinciali
dell’A.R.P.A. competenti per territorio. In
caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà
secondo quanto previsto dall'art.
10 del D.P.R. 203/1988. Sono
fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto
dalla normativa vigente, nonché
specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi
dell'art. 217 T.U.L.S. approvato
con R.D. Gli
enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla
Regione, alla Provincia, al
Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’A.R.P.A.
competenti per territorio, eventuale
variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della
documentazione agli atti. Gli
enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla
Regione, alla Provincia, al
Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’A.R.P.A.
competenti per territorio la
cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista
per l'eventuale smantellamento degli
stessi. Gli
enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da
altra località dovranno inviare
alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o
subprovinciale dell’A.R.P.A.
competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto: -
richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988
nel caso in cui il trasferimento autorizzato
attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede; -
elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella
precedente sede nel caso in cui il
trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati
nella stessa. Gli
allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente
determinazione. La
presente determinazione potrà essere modificata secondo quanto disposto
dal D.P.R. n. 203/1988. La
presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte
ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.
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