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Requisiti
tecnici in base all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
1.
I locali
riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1,
lettera
b) della legge
16 gennaio
2003
, n. 3
devono essere
contrassegnati
come tali
e realizzati
in modo
da risultare
adeguatamente
separati da
altri ambienti limitrofi, dove e' vietato
fumare.
A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti
requisiti
strutturali:
a)
essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b)
essere dotati
di ingresso con porta a chiusura automatica,
abitualmente
in posizione di chiusura;
c)
essere forniti
di adeguata
segnaletica, conforme a quanto
previsto
dai successivi punti 9 e 10;
d)
non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non
fumatori.
2.
I locali
per fumatori
devono essere dotati di idonei mezzi
meccanici
di ventilazione
forzata, in modo da garantire una portata
d'aria
di ricambio supplementare esterna o immessa per
trasferimento
da
altri ambienti
limitrofi dove
e' vietato
fumare. L'aria
di
ricambio
supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata
di
aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30
litri/secondo
per
ogni persona
che puo' essere ospitata nei locali in conformita'
della
normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari
allo
0,7 persone/mq.
All'ingresso dei locali e' indicato il numero
massimo
di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3.
I locali per
fumatori devono essere mantenuti in depressione
non
inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4.
La superficie
destinata ai
fumatori negli
esercizi di
ristorazione,
ai sensi
dell'art. 51 della legge
16 gennaio 2003
, n.
3,
deve comunque
essere inferiore
alla meta'
della superficie
complessiva
di somministrazione dell'esercizio.
5. L
'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile,
ma
deve essere
espulsa all'esterno
attraverso idonei
impianti e
funzionali
aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in
tema di
emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti
comunali
di igiene ed edilizi.
6.
La progettazione,
l'installazione, la
manutenzione ed
il
collaudo
dei sistemi
di ventilazione
devono essere conformi alle
disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza
e
di risparmio
energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente
italiano
di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI).
I soggetti
abilitati sono
tenuti a
rilasciare idonea
dichiarazione
della messa
in opera degli impianti secondo le regole
dell'arte
ed in
conformita' dei medesimi alla normativa vigente. Ai
fini
del necessario
controllo, i
certificati di
installazione
comprensivi
dell'idoneita' del sistema di espulsione, e i certificati
annuali
di verifica e di manutenzione degli impianti di
ventilazione
devono
essere conservati a disposizione dell'autorita' competente.
7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi
cartelli, adeguatamente visibili, che
evidenziano tale divieto. Ai
fini della omogeneita' sul territorio nazionale, tecnicamente
opportuna, tali cartelli
devono recare la scritta «VIETATO FUMARE»,
integrata dalle indicazioni della relativa
prescrizione di legge,
delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei
soggetti cui
spetta vigilare sull'osservanza
del divieto e cui compete accertare
le
infrazioni.
8. Nelle
strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello
riportato al
punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di
particolare evidenza, sono adottabili
cartelli con la sola scritta
«VIETATO
FUMARE».
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi
cartelli, con l'indicazione luminosa
contenente, per le ragioni di
omogeneita'
di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».
10. I cartelli
di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri
cartelli luminosi recanti, per
le ragioni di omogeneita' di cui al
punto
7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO
ALL'IMPIANTO DI
VENTILAZIONE», che
si accendono automaticamente in caso di mancato o
inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione
supplementare, determinando la
contestuale esclusione della scritta
indicativa
dell'area riservata.
11. Il locale non
rispondente, anche temporaneamente, a tutte le
caratteristiche tecniche di cui ai
punti precedenti non e' idoneo
all'applicazione della normativa di
cui all'art. 51 della legge 16
gennaio
2003, n. 3.
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