REQUISITI  TECNICI  DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI
VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI
 al divieto di fumo

Requisiti tecnici in base all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

1.  I  locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1,

lettera b) della legge 16 gennaio 2003 , n. 3 devono essere

contrassegnati   come   tali   e  realizzati  in  modo  da  risultare

adeguatamente  separati  da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato

fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti

requisiti strutturali:

      a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;

      b) essere  dotati  di ingresso con porta a chiusura automatica,

abitualmente in posizione di chiusura;

      c) essere  forniti  di  adeguata segnaletica, conforme a quanto

previsto dai successivi punti 9 e 10;

      d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non

fumatori.

    2.  I  locali  per  fumatori devono essere dotati di idonei mezzi

meccanici  di  ventilazione forzata, in modo da garantire una portata

d'aria  di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento

da  altri  ambienti  limitrofi  dove  e'  vietato  fumare.  L'aria di

ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata

di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo

per  ogni  persona che puo' essere ospitata nei locali in conformita'

della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari

allo  0,7  persone/mq.  All'ingresso dei locali e' indicato il numero

massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.

    3.  I  locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione

non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

    4.   La  superficie  destinata  ai  fumatori  negli  esercizi  di

ristorazione,  ai  sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 , n.

3,  deve  comunque  essere  inferiore  alla  meta'  della  superficie

complessiva di somministrazione dell'esercizio.

    5. L 'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile,

ma  deve  essere  espulsa  all'esterno  attraverso  idonei impianti e

funzionali  aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa

in  tema  di  emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti

comunali di igiene ed edilizi.

    6.  La  progettazione,  l'installazione,  la  manutenzione  ed il

collaudo  dei  sistemi  di  ventilazione  devono essere conformi alle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza

e  di  risparmio  energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente

italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano

(CEI).   I   soggetti  abilitati  sono  tenuti  a  rilasciare  idonea

dichiarazione  della  messa in opera degli impianti secondo le regole

dell'arte  ed  in conformita' dei medesimi alla normativa vigente. Ai

fini   del  necessario  controllo,  i  certificati  di  installazione

comprensivi dell'idoneita' del sistema di espulsione, e i certificati

annuali  di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione

devono essere conservati a disposizione dell'autorita' competente.

    7.  Nei  locali  in cui e' vietato fumare sono collocati appositi

cartelli,  adeguatamente  visibili,  che evidenziano tale divieto. Ai

fini   della   omogeneita'  sul  territorio  nazionale,  tecnicamente

opportuna,  tali  cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE»,

integrata  dalle  indicazioni  della  relativa prescrizione di legge,

delle  sanzioni  applicabili  ai  contravventori  e  dei soggetti cui

spetta  vigilare  sull'osservanza del divieto e cui compete accertare

le infrazioni.

    8.  Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello

riportato  al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di

particolare  evidenza,  sono  adottabili cartelli con la sola scritta

«VIETATO FUMARE».

    9.   I  locali  per  fumatori  sono  contrassegnati  da  appositi

cartelli,  con  l'indicazione  luminosa contenente, per le ragioni di

omogeneita' di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».

    10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri

cartelli  luminosi  recanti,  per le ragioni di omogeneita' di cui al

punto 7,  la  dizione:  «VIETATO  FUMARE  PER  GUASTO ALL'IMPIANTO DI

VENTILAZIONE»,  che si accendono automaticamente in caso di mancato o

inadeguato    funzionamento    degli    impianti    di   ventilazione

supplementare,  determinando  la contestuale esclusione della scritta

indicativa dell'area riservata.

  11.  Il  locale  non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le

caratteristiche  tecniche  di  cui  ai punti precedenti non e' idoneo

all'applicazione  della  normativa  di cui all'art. 51 della legge 16

gennaio 2003, n. 3.