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Art. 12.r - AERAZIONE LOCALI PUBBLICI

1. In tutti i locali devono essere garantiti i valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione.

Art. 12.s - AERAZIONE NATURALE

1. Tutti i laboratori ed i locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d’uso industriale, artigianale, commerciale o di servizio) nonché gli archivi e magazzini con permanenza di addetti devono essere dotati di superfici apribili attestate su spazi esterni e con comandi ad altezza d’uomo.

2. La superficie infissi apribile dei suddetti locali deve corrispondere ad almeno:
- 1/8 della superficie utile del locale inferiore a 100 mq;
- 1/16 della superficie utile del locale con un minimo di 12,5 mq se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 mq;
- 1/24 della superficie utile del locale con un minimo di 62,5 mq se la superficie del locale è superiore a 1000 mq.

3. Di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno.

4. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell’aria interna, che i ricambi naturali mediante installazione di appositi dispositivi (quali ad esempio gli evacuatori statici e/o ventilatori).

5. Come parametro di riferimento le porte e i portoni comunicanti direttamente con l’esterno, possono essere compresi nel computo delle superfici apribili fino a raggiungere un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria.

6. Per i piccoli fondi commerciali fino a 100 mq di superficie utile le porte possono costituire il totale della superficie infissi apribile prevista in 1/8.

7. Negli uffici di tipo amministrativo e direzionale, nei refettori, nei locali di riposo la superficie apribile attestata su spazi esterni deve corrispondere ad almeno:
- 1/8 della superficie utile del locale inferiore a 100 mq;
- 1/16 della superficie utile del locale con un minimo di 12,5 mq se la superficie del locale è maggiore di 100 mq.

8. Come parametro di riferimento le porte comunicanti direttamente con l’esterno possono essere comprese nel computo della superficie infissi apribile.

9. Le docce, i disimpegni, gli archivi e magazzini senza permanenza di addetti, depositi fatte salve le eventuali norme specifiche, possono essere privi di aerazione naturale.

10. I servizi igienici – wc e gli spogliatoi privi di superficie infissi apribile o inferiore ad 1/8 della superficie utile del locale devono essere dotati di aerazione forzata.

Art. 12.t - AERAZIONE FORZATA

1. L’impianto di aerazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell’aerazione naturale.

2. Qualora le specifiche e particolari caratteristiche tecniche del processo produttivo lo richiedano, potrà esser fatto ricorso all’aerazione forzata. In tal caso i flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

3. L'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339

4. Devono essere predisposte adeguati sistemi di reimmissione dell'aria convenientemente riscaldata e umidificata.

5. I servizi igienici e gli spogliatoi sprovvisti di aerazione naturale o con superficie infissi apribile attestata su spazi esterni inferiore a 1/8 della superficie utile del locale, dovranno essere dotati di sistemi di aerazione forzata.

6. Nei servizi igienici privi di aerazione naturale l’aspirazione deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell’ambiente se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato.

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